Le lettere di patronage costituiscono una garanzia atipica, importata dalle esperienze del commercio internazionale, soprattutto di origine anglosassone; la definizione comprende un gruppo molto eterogeneo di dichiarazioni, volte genericamente a rendere più facile l’accesso al credito da parte delle società cui si riferisce la dichiarazione.
Destinatari di tali comunicazioni solitamente sono le banche e, più in generale, soggetti finanziatori, rispetto ai quali il patrocinante trasmette informazioni ed assume impegni, al fine di agevolare la concessione, il mantenimento o la proroga di un credito, in favore di un beneficiario.
La rassicurazione sul buon fine delle operazioni però non comporta la costituzione della garanzia, né reale, né personale nelle forme tipiche previste dal nostro ordinamento. Questa forma di agevolazione del credito, pur non costituendo in molti casi una garanzia del credito vera e propria, risponde alla medesima funzione economica.
Il patrocinante (patronnant) formalmente è un soggetto terzo rispetto al beneficiario; cionondimeno, sussiste un nesso che qualifica il rapporto tra i due: di fatto,
spesso la lettera è emessa dalla società capogruppo nell’interesse di una controllata. In tal caso, il patronnant favorirà l’esercizio del credito facendo leva sulla sua affidabilità e sull’influenza esercitata sul beneficiario. Maggiore sarà l’influenza
della dichiarazione, quanto più stretto il vincolo tra patronnant e beneficiario.
Le lettere di patronage hanno avuto grande diffusione nella prassi commerciale internazionale; una serie di ragioni pratiche depongono a favore dell’utilizzo di queste garanzie.
Innanzitutto, il ricorso alle lettere di patronage ha il beneficio di non appesantire le passività di bilancio del patronnant a differenza di quanto previsto all’art. 2424 cc. per le garanzie tipiche, il rilascio di lettere di patronage non comporta necessariamente l’obbligo di una corrispondente iscrizione nel bilancio.
Di norma, l’emissione di una lettera di patronage è collegata e funzionale ad un mutuo, un’apertura di credito o un altro contratto di finanziamento, stipulato o da stipulare.