Può capitare di ritrovare una vettura abbandonata da tempo dal legittimo proprietario. In questi casi, è possibile appropriarsene senza dover pagare alcunchè.
La soluzione migliore è quella di acquisirne la proprietà a titolo di usucapione. A tal fine, è necessario intraprendere una causa di usucapione in Tribunale.
Prima di intraprenderla, è necessario individuare al P.R.A. nome, cognome, indirizzo e codice fiscale del proprietario “apparente”, e fare causa contro costui. Qualora tale soggetto non sia ancora in vita, bisognerà informarsi sul nome degli eredi, avvalendosi di un’agenzia all’uopo specializzata. Qualora non vi siano nemmeno gli eredi entro il sesto grado, la causa andrà fatta contro lo Stato italiano.
Nell’ipotesi in cui il valore del veicolo sia inferiore ad € 5.000,00, la causa potrà essere promossa davanti al Giudice di Pace e, indicando un valore inferiore ad € 1.032,00 nell’atto di citazione, si potrà ottenere un ulteriore “sconto” sui costi burocratici per fare la causa (in questo caso molto contenuti).
Per poter vincere in giudizio ed ottenere una sentenza che dichiari il nostro acquisto a titolo di usucapione, è necessario che l’interessato porti delle prove che dimostrino il suo possesso del mezzo per almeno dieci anni, che è il tempo necessario per aversi l’usucapione sui beni mobili iscritti nei pubblici registri come le automobili. Chi agisce in causa deve quindi provare, ad esempio tramite testimoni, che il suo possesso è durato per dieci anni e che è stato continuativo, ininterrotto, “animo domini” e “pieno”, senza che nessuno in tale intervallo temporale abbia reclamato il bene.
Il Giudice di Pace o Tribunale competente è quello dove risiede il proprietario apparente; in alternativa si può tentare di radicare la causa avanti al Tribunale del luogo in cui è stato esercitato il possesso e/o in cui si trova il veicolo.
Dopo la pronuncia di usucapione e la trascrizione della sentenza al P.R.A., sarà necessario contemporaneamente attivare anche la richiesta di relativa immatricolazione e di nuovi documenti.
Per i beni come l’automobile non è invece possibile effettuare l’acquisto in buona fede dal non proprietario ai sensi dell’articolo 1153 del Codice Civile: l’articolo 1156 del Codice Civile esclude infatti la validità di questo tipo di acquisti per i beni mobili iscritti nei pubblici registri. Occorre quindi fare il procedimento di usucapione.
Allo stesso modo, per beni come l’automobile non pare possano applicarsi nemmeno le norme in tema di cose ritrovate. L’articolo 927 del Codice Civile – in tema di acquisto della proprietà dei beni mobili ritrovati – fa infatti riferimento solamente alle “cose mobili” e non anche a quelle registrate nei pubblici registri. Fare quindi un tentativo in questo senso, consistente nel denunciare il ritrovamento della vettura alle Autorità competenti, potrebbe essere rischioso, anche perché potrebbe nel frattempo presentarsi il “vero” proprietario e reclamare la proprietà del mezzo. Su questo tema va tuttavia aggiunto che il Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999 n. 460 attribuisce la proprietà allo Stato, in caso di ritrovamento di vettura senza che nessuno la reclami, proprio ai sensi dell’articolo 927, ciò qualora detta vettura sia priva della targa di immatricolazione o di parti essenziali. Quindi da questo punto di vista parrebbe che gli stessi principi di cui all’articolo 927 possano trovare applicazione anche con riguardo alle vetture. In realtà, questa è una norma da ritenersi come “speciale” e riferentesi solamente allo Stato, dal che il rischio di intraprendere una procedura di questo tipo.
La via dell’usucapione non presenta invece rischi, fermo restando che l’attore deve – come detto – fornire prova del suo possesso utile ai fini dell’usucapione.