La risposta è molto semplice.
Costituirsi parte civile è il metodo previsto dalla legge per consentire alla vittima di un reato di chiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale.
Il giudice penale, infatti, accerta la responsabilità dell’imputato e, se lo ritiene colpevole, lo condanna ad una pena (galera o sanzione pecuniaria). In più, se la vittima ha chiesto un risarcimento – e si è perciò costituita parte civile nel processo penale – lo stesso Giudice decide anche sui danni subiti.
Bisogna stare attenti però, a due cose importanti.
Nel processo penale ci si può costituire parte civile solo mediante un avvocato, il quale predispone un atto scritto e lo fa firmare al cliente.
Inoltre, se si vuole lamentare un danno davanti al Giudice penale, bisogna farlo subito, all’inizio del processo (prima della cosiddetta ‘apertura del dibattimento’); altrimenti, se si tarda, la domanda non è più ammissibile e non ci si può più costituire parte civile.