Il codice di procedura penale, che detta le regole per la celebrazione di tutti i processi penali, individua varie strade alternative al processo vero e proprio che siamo abituati a conoscere, e cioè a quello con i testimoni e il Giudice (o i Giudici) e gli avvocati in toga.
Tre di queste strade alternative sono dette anche premiali, perché, appunto, in qualche modo, offrono un premio in termini di pena a chi decide di percorrerle. La ragione è semplice: tutt’e tre le strade comportano un risparmio di mezzi e di tempo per lo Stato, il quale, in cambio, regala uno sconto di pena a chi le sceglie.
Una di queste tre possibili strade che comportano un ‘premio’ per l’imputato è, appunto, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, altresì volgarmente detta ‘patteggiamento’. Le altre due strade percorribili sono il giudizio abbreviato ed il decreto penale di condanna, di cui, ora, non ci occupiamo.
Come funziona il patteggiamento? Come dice la parola stessa, è un accordo che nasce tra la Pubblica Accusa (il Pubblico Ministero) e l’imputato (con il suo avvocato, in genere). Le due parti del processo si mettono d’accordo sulla pena e, alla fine del conto, tagliano via un terzo della stessa (che rappresenta, per l’appunto, il ‘premio’ per l’imputato patteggiante).
Cosa comporta in termini pratici? Un vantaggio, innanzitutto, per lo Stato, che cessa di dover processare un imputato e lo fa celermente. E, poi, una serie di vantaggi aggiuntivi per l’imputato: che sa in anticipo a quanto ammonterà la sua pena; che, nella normalità dei casi, non sarà costretto a pagare le spese processuali (altro ‘bonus’); e che, se non commetterà altri reati nei 5 anni successivi, vedrà estinguersi il reato commesso.
Infine, pur non equivalendo completamente ad una vera e propria condanna, anche il patteggiamento della pena presenta quasi tutti gli inconvenienti della stessa: il patteggiamento, infatti, verrà trascritto sulla cosiddetta fedina penale ‘ad uso giustizia’ (ma non su quella ‘ad uso privati’) e, se l’imputato non potrà godere di altri benefici (sospensione condizionale, amnistia, indulto…), sarà comunque costretto ad espiare la pena concordata.