La seguente massima fa riferimento a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 61 del 24.09.2013, in tema di conseguenze derivanti dalla caducazione del titolo esecutivo del creditore procedente, verificatasi durante lo svolgimento di una procedura esecutiva:
“Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell’esecuzione sull’impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l’azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l’intervento, poichè nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento detrazione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità”.
Da questa decisione consegue quindi che il creditore procedente dovrà dar corso ad un nuovo pignoramento solo nel caso in cui vi sia una illegittimità o una nullità originaria del titolo, ovvero se le vicende riguardanti il titolo esecutivo si siano verificate prima del suo intervento.
Infatti, secondo le Sezioni Unite, “l’originaria mancanza di titolo esecutivo o l’invalidità originaria del pignoramento minano la legittimità stessa dell’esecuzione e la rendono viziata sin dall’origine. Sicchè, agli interventi manca lo stesso presupposto legittimante al quale validamente riferirsi. Diverso è il caso in cui l’azione esercitata dal creditore procedente sia originariamente sorretta da un titolo esecutivo e, dunque, l’azione espropriativa sia stata validamente iniziata, ma il titolo fondante sia stato successivamente invalidato. In questo caso, il creditore procedente non potrà più proseguire nella sua azione, ma gli interventori titolati, in forza del principio tempus regit actum (che trova applicazione anche in ambito processuale), si gioveranno degli atti (a cominciare dal pignoramento) fino ad allora da lui validamente compiti … Con le precisazioni sopra esposte può essere accolta la distinzione tra difetto originario e difetto sopravvenuto del titolo del creditore procedente, laddove solo il primo impedisce che l’azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l’estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finchè il titolo del creditore procedente ha conservato validità”.
Pertanto, avvenuta la caducazione del titolo principale non sarà ammessa la prosecuzione della procedura esecutiva su impulso di creditori intervenuti successivamente. Viceversa, la caducazione del titolo posto a base dell’azione esecutiva del creditore procedente non travolge la posizione degli interventori titolati intervenuti antecedentemente alla predetta caducazione.