L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine che contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro. La sua emissione avviene dietro versamento da parte del
richiedente dell’importo corrispondente. L’Istituto autorizzato ad emettere assegni circolari è tenuto a costituire, in conformità delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.
Si differenzia dall’assegno bancario in quanto ha la struttura del vaglia cambiario e non della cambiale tratta: incorpora infatti un obbligazione diretta di pagamento della banca emittente.
Esso è un mezzo di pagamento più sicuro dell’assegno bancario: chi lo riceve in pagamento può infatti fare affidamento sulla solvibilità della banca che lo ha emesso e dispone di un titolo che può
agevolmente negoziare o riscuotere presso tutti i recapiti della banca che lo ha emesso, inoltre diversamente dall’assegno bancario non può mai essere emesso al portatore.
La legge stabilisce che
-L’emissione di assegni circolari è consentita solo alle banche autorizzate dalla Banca d’Italia.
-La banca può emettere assegni circolari solo per somme che siano presso di essa disponibili al momento dell’emissione.
-La banca autorizzata deve costituire presso la Banca d’Italia una cauzione in titoli a garanzia degli assegni circolari.
L’assegno circolare deve contenere
-la denominazione di “assegno circolare” inserita nel contesto del titolo;
-la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;
-l’indicazione del prenditore;
-l’indicazione della data e del luogo nel quale l’assegno circolare è emesso;
-la sottoscrizione dell’Istituto emittente.
Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.
All’assegno circolare si applica la disciplina, in quanto compatibile, del vaglia cambiario a vista, tuttavia
-La girata a favore dell’emittente estingue il titolo.
-Il possessore deve presentare l’assegno per il pagamento entro 30 gg dall’emissione, pena la decadenza dalle azioni di regresso.
-La prescrizione triennale dell’azione diretta contro la banca emittente decorre dalla data di emissione.
In quanto non siano incompatibili con la natura dell’assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all’assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonché quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell’assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico. Lo stesso vale per la disciplina dell’ammortamento, però il prenditore di un assegno circolare non trasferibile, decorsi venti gg dalla denuncia di smarrimento o sottrazione, può ottenere il pagamento dalla filiale alla quale fu fatta la denuncia.
L’Istituto può affidare l’emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l’assegno come rappresentante dell’Istituto, visto che solo lui è obbligato al pagamento dell’assegno.