II protesto delle cambiali. Che cos’è il protesto delle cambiali, chi lo leva e a cosa serve ?
II protesto delle cambiali è un atto, posto in essere con specifiche formalità da soggetti che devono essere preventivamente autorizzati, con cui si accerta il mancato pagamento di un titolo di credito come appunto la cambiale.
Le persone preventivamente autorizzati alla levata del protesto cambiario sono rappresentate dalla seguenti figure: il Notaio, l’Ufficiale Giudiziario, il Segretario Comunale, il Capo della Stanza di Compensazione che vengono in ciò definiti come ufficiali levatori.
I precitati soggetti possiedono la qualifica di pubblici ufficiali, in quanto a ciò gli atti di protesto cambiario da essi compilati hanno natura di atti pubblici e rappresentano prova fino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha sottoscritto, oltre che delle dichiarazioni fornite dalle parti e delle altre circostanze che il pubblico ufficiale afferma di essere avvenuti in sua presenza e/o da lui posti in essere, come stabilisce l’art. 2700 del codice civile . Non viene richiesta l’assistenza di soggetti atti a testimoniare per la levata del protesto.
In relazione a tali realtà, la persona la quale ritenga che l’atto di protesto delle cambiali non indichi in maniera fedele quanto accaduto, ha l’onere di fare proposta di querela di falso, sobbarcandosi tutti i rischi relativi, inclusa una eventuale denuncia per il reato di calunnia, che stabilisce una pena edittale alquanto rigida.
II pubblico ufficiale che viene incaricato di levare il protesto cambiario è anche autorizzato a ricevere il pagamento dal debitore, anche nei casi di emissioni di cambiali emesse a titolo di finanziamento cambializzato.
Il relativo pagamento può essere anche effettuato in maniera parziale.
Per tale ipotesi, il pubblico ufficiale è tuttavia tenuto a riceverlo e a levare il protesto per la differenza, indicando la circostanza sulla stessa cambiale (che dovrà essere resa al portatore, il quale non ha la possibilità di rifiutarlo).
L’ufficiale giudiziario procedente non è però autorizzato a concedere dilazioni di pagamento al debitore, né può differire i termini per la redazione e la pubblicazione del protesto stesso.
La funzione dell’atto di protesto cambiario è dunque duplice:
– una funzione di tipo probatorio, fondata nell’accertare e far verificare il mancato pagamento, in tutto oppure in parte, della cambiale-tratta e vaglia cambiario (o pagherò).
– una funzione di tipo conservativa, poiché il protesto è una formalità essenziale al fine di permettere al possessore della cambiale di salvaguardare i propri diritti, praticando l’azione cambiaria di regresso nei confronti dell’obbligato.
Risulta essere cosa certa che il protesto delle cambiale prende anche, nella pratica degli affari, una rilevante funzione di mezzo di pressione nei confronti della persona obbligata, al fine fortificare le possibilità di pagamento della cambiale da parte di quest’ultimo, per la paura dei preconcetti economici e di immagine che la pubblicità ad esso collegata immancabilmente implica.
Il protesto cambiario, in base alla vigente giurisprudenza, ha anche la rilevante funzione pratica di sospendere i termini prescrizionali di legge, con la conseguenza che esso ha la possibilità di essere accomunato ad una formale costituzione in mora del debitore.