Se dopo avere presentato il Modello Unico ti accorgi di aver commesso errori o di aver dimenticato di indicare alcuni oneri sostenuti, puoi sempre rimediare. Tieni presente però, che per il principio dell’autonomia delle dichiarazioni, non è possibile rimediare all’errore modificando i saldi con la dichiarazione dell’anno successivo, ma dovrai presentare una dichiarazione integrativa a favore o una dichiarazione integrativa da ravvedimento operoso. Ecco come devi procedere.
Se intendi rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, devi presentare, barrando l’apposita casella” dichiarazione integrativa” situata nella seconda facciata di Unico, un nuovo Modello Unico Persone Fisiche, anche in fotocopia, conforme a quello relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione da correggere. Il nuovo Modello Unico deve essere compilato in tutte le sue parti e non solo quindi in quelle omesse od errate, ed inviato per via telematica.
La dichiarazione integrativa a favore: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di imposta successivo, ai sensi dell’art. 2 comma 8-bis del Dpr n.322/1998, puoi presentare un nuovo Mod. Unico integrativo per correggere a tuo favore errori od omissioni, che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o di un maggior debito di imposta o di un minor credito. In questo caso non si applicano sanzioni e l’eventuale credito risultante dalla nuova dichiarazione può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso. Per il 2010 il termine è stato fissato al 30 settembre.
Dichiarazione integrativa da ravvedimento operoso: le dichiarazioni integrative possono essere presentate nelle seguenti 3 ipotesi: Ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. B del Dlgs n. 472/1997, il contribuente può regolarizzare le violazioni commesse nella dichiarazione originaria, presentando una dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, vale a dire entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione successiva. In questo caso le sanzioni edittali vengono ridotte ad un decimo del minimo (258 euro), quindi 26, 80 euro, e ad un decimo degli interessi per ritardato pagamento dell’imposta, quindi 3%.
Lo stesso articolo sopra citato, al comma 1 lett. C, prevede che se il contribuente presenta, nei 90 giorni successivi, la dichiarazione precedentemente omessa, le sanzioni edittali vengono ridotte ad un dodicesimo del minimo, cioè 21, 50 euro, e al 2,50 % dell’ imposta dovuta e non versata a titolo di interessi. Chi si ravvede deve quindi versare oltre le somme dovute, la sanzione del 2,5% o del 3%, più gli interessi legali del 1 % annuo dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno del pagamento.
La dichiarazione integrativa può essere presentata per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento, ossia il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione originaria. In questo caso le sanzioni edittali sono applicate senza alcuna riduzione.