Quando un’impresa decide di concedere in uso alcuni beni di sua proprietà a soci o familiari, senza effettuare una vendita vera e propria, sorgono alcuni obblighi dichiarativi riguardanti tali operazioni. Vediamo quindi quali sono i dati da comunicare, i soggetti obbligati e le tempistiche.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l’obbligo di comunicazione da parte della società o alternativamente del socio nasce nel momento in cui la società o l’impresa individuale concede in godimento beni di sua proprietà ad un socio o familiare a titolo gratuito o anche dietro corrispettivo. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate serve infatti, a quest’ultima, per individuare l’effettiva intestazione dei beni in capo all’utilizzatore, scoraggiando quindi la pratica di utilizzare il contenitore societario per occultare beni che di fatto sono di disponibilità esclusiva o prevalente dei soci o dei familiari dell’imprenditore.
Nella comunicazione in questione dovranno essere indicati: i dati anagrafici persone fisiche, o soggetti diversi, che prendono in concessione il bene, tipologia di utilizzazione del bene, identificativo e data di stipula del contratto, categoria del bene, durata della concessione (data di inizio e fine), corrispettivo e valore di mercato, ammontare dei finanziamenti e capitalizzazioni. Non sorge l’obbligo della comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell’imprenditore, diversi da autovetture, altri veicoli, unità da diporto, aeromobile, immobile, siano di valore non superiore a tremila euro, al netto dell’IVA applicata.
Il termine per la comunicazione, da effettuarsi tramite il servizio Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, è del 31 marzo 2012 per i beni concessi in godimento, o per i quali è cessato il godimento, nel periodo d’imposta dell’anno 2011. Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a 3 megabyte. Il socio che prende in godimento il bene è tenuto poi, in sede di dichiarazione dei redditi, a pagare l’imposta sulla differenza tra valore di mercato del bene e i corrispettivi annui pattuiti.