L’apprendistato è un rapporto di lavoro finalizzato alla formazione dell’apprendista, al quale l’imprenditore deve garantire l’insegnamento necessario per fare in modo che possa conseguire le competenze tecniche per diventare lavoratore qualificato.
Esistono tre diverse tipologie contrattuali
Apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione;
Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro e l’apprendimento tecnico professionale;
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
CHI PUÒ SVOLGERE UN APPRENDISTATO
Ad ogni tipologia contrattuale corrisponde una diversa classe di età per poter essere assunti come apprendisti
A – adolescenti e giovani, dove per adolescenti si intendono i minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e per giovani i soggetti di età compresa tra i 18 e i 25 anni
B e C – soggetti tra i 18 e i 29 anni, con la possibilità di stipulare il contratto già a 17 anni se si è in possesso di una qualifica professionale acquisita ai sensi della L. 53/2003.
QUANTO DURA L’APPRENDISTATO
La durata varia in relazione alla tipologia di contratto di apprendistato:
A massimo 3 anni, considerando che la durata esatta è definita in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio posseduto, ai crediti professionali e formativi acquisiti in precedenza e al bilancio di competenze realizzato dai servizi per l’impiego o dai soggetti privati accreditati;
B tra i 2 e i 6 anni, tenendo conto che la durata viene stabilita dalla contrattazione collettiva in relazione alla qualifica da conseguire;
C la durata è stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro.
DOVE È POSSIBILE SVOLGERE UN APPRENDISTATO
Possono stipulare un contratto di apprendistato tutti i datori di lavoro operanti in qualsiasi settore di attività, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
da 0 a 3 lavoratori qualificati alle dipendenze dello stesso datore di lavoro: massimo 3 apprendisti;
oltre i 3 lavoratori qualificati: gli apprendisti assunti non possono superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso lo stesso datore di lavoro;
particolari limitazioni vigono nel settore artigiano, in relazione al numero dei dipendenti e alla tipologia e organizzazione della produzione
INDICAZIONI PER LA FORMAZIONE
A la formazione deve essere sia interna all’azienda che esterna; il monte ore viene stabilito in funzione della qualifica da conseguire e nel rispetto degli standard minimi formativi ai sensi della L. 53/03;
B i profili formativi vengono definiti dalle Regioni, e in ogni caso il monte ore di formazione formale non può essere inferiore a 120 ore annuali;
C anche in questo caso la definizione dei profili formativi è lasciata alle Regioni, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro, le Università e le altre istituzioni formative.
REGOLAMENTAZIONE DEI CONTRATTI DI APPRENDISTATO
A e B il contratto deve avere la forma scritta, con l’indicazione della prestazione oggetto del medesimo, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro. La formazione effettuata viene registrata sul libretto formativo e si prevede la presenza di un tutore aziendale che abbia formazione e competenze adeguate.
Risulta essere fatto divieto per il datore di lavoro di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo e di recedere dal contratto senza giusta causa o giustificato motivo; egli può comunque recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato. L’apprendista può dare le dimissioni seguendo le regole spiegate sul sito Letteradidimissioni.net in questa guida.
B oltre alle caratteristiche precedentemente elencate, è data la possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del tipo A con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite di durata di 6 anni;
C la regolamentazione è lasciata alle singole Regioni.
AGEVOLAZIONI
Dal punto di vista retributivo è consentito l’inquadramento dell’apprendista fino a due livelli inferiore a quello della categoria del CCNL spettante ai lavoratori con mansioni o qualifica corrispondente.
Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti per l’applicazione di particolari istituti e normative, salvo non sia previsto diversamente.
Si tratta quindi di uno strumento interessante.