Nell’accertamento induttivo dei maggiori ricavi l’amministrazione finanziaria deve anche quantificare i maggiori costi inerenti. E’ questa la sintesi della sentenza della Cassazione nr. 1166 del 27 gennaio 2012.
A seguito di discordanze tra le risultanze dei documenti di trasporto e le fatture di vendita, l’ufficio aveva provveduto a notificare l’accertamento per maggiori ricavi non dichiarati. Attraverso la semplice moltiplicazione delle differenze rilevate (e non fatturate) ed il prezzo ricalcolato dei beni oggetto di dette differenze, l’ufficio è giunto alla determinazione dei maggiori ricavi (metodo analitico-induttivo art. 39 comma 1 lett. d DPR nr. 600/73).
Nonostante le Commissioni tributarie di primo grado (provinciale) e di secondo grado (regionale) avessero accolto il ricorso del contribuente rilevando, tra l’altro, il rigore logico secondo cui i maggiori ricavi non sono certo maggiori redditi, l’Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione contestando il calcolo forfetario dei costi inerenti a fronte di un accertamento analitico-induttivo.
L’ufficio sostiene che la deducibilità dei costi presuppone l’indicazione nel conto economico e comunque l’evidenza da elementi certi e precisi. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ribadendo il suddetto principio per cui il Fisco, nell’accertamento dei redditi del contribuente, deve necessariamente tener conto anche delle componenti negative di reddito.
In caso contrario, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell’art. 53 della Costituzione (Cass. n. 3995/2009, n. 28028/2008, n. 640/2001, n. 3317/1996). Riguardo alla deducibilità dei costi indicati nel conto economico, la Suprema Corte, qualificando l’attività di controllo come accertamento puro e non analitico-induttivo così come hanno fatto i giudici di merito, ha ribadito: Tale disposizione non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un’incidenza percentualizzata dei costi.
In conclusione, l’amministrazione finanziaria è tenuta a riconoscere i costi percentualizzati laddove adotti l’accertamento induttivo puro applicabile nei casi di inattendibilità delle scritture contabili ovvero di omessa dichiarazione dei redditi. Negli altri casi di accertamento (analitico-presuntivo), è il contribuente tenuto a provare l’esistenza e l’inerenza dei costi deducibili.