Sono finiti quei beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità, ne costituiscono elementi strutturali e diventano quindi parti integranti dei fabbricati stessi.
Le caratteristiche dei beni finiti sono state puntualizzate dal Ministero delle Finanze con la Circolare n. 14/330342 del 17 aprile 1981.
Sono beni finiti quindi (elenco non esaustivo): porte e finestre; apparecchi idrosanitari; bruciatori per caldaie; cabina doccia; caldaie per riscaldamento; caminetti; condizionamento (impianti); depuratori; scale a chiocciola, stufe, ecc.
Non sono ammessi tra i beni finiti le cessioni di materie prime e semilavorati, ad esempio: mattoni, chiodi, cemento, inerti, piastrelle, calcestruzzo, materiale per coibentazione, ecc.
In sintesi, all’acquisto di beni finiti per lavori di costruzione, anche in economia, si applica l’IVA agevolata del 4%.
Se gli stessi beni (“finiti”) sono acquistati in occasione di lavori di ristrutturazione (anche in economia) si applica l’IVA agevolata del 10%.
Per l’acquisto di tutti gli altri beni “non finiti” si applica, prescindendo dalla loro destinazione, l’IVA ordinaria del 21% salvo che i lavori edili non siano appaltati ad un’impresa la quale fatturerà l’opera applicando l’IVA agevolata del 4% (costruzione) ovvero del 10% (ristrutturazione).
Per maggiori dettagli è disponibile la Guida all’IVA per gli interventi in edilizia.