La chiusura della SRL deve passare necessariamente attraverso la procedura di scioglimento e di liquidazione così come previste dagli artt. 2484 e seguenti del codice civile.
Pertanto, dopo aver verificato una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484 cod. civ. ovvero dall’atto costitutivo, l’assemblea straordinaria dei soci aprono la fase di liquidazione nominando uno o più liquidatori a cui sono rimessi i poteri gestori (ai fini liquidatori).
La liquidazione prevede il realizzo dell’attivo e l’estinzione del passivo sino a concorrenza, ovviamente, del primo.
Dopodiché si procede alla chiusura della cancellazione nonché alla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Fermi restando tutti gli adempimenti fiscali.
Pertanto, in linea di principio, finché esistono posizioni attive liquide e posizioni passive da estinguere, la società rimane in esistenza.
Tuttavia, con il DPR nr. 247/2004 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004) rubricato “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese”, è stato attuato quanto disposto dall’art. 1, commi 1 e 2 della Legge nr. 340/2000.
Nello specifico si disponeva la delegificazione e la semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti, tra cui il “Procedimento per la cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi”.
Per quanto riguarda le società di capitali all’ultimo comma dell’art. 2490 del Codice Civile si dispone, che “Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d’ufficio dal registro delle imprese con gli effetti previsti dall’articolo 2495“.
L’art. 2495 del codice civile, infatti, “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.”
Concludendo, i soci rispondono dei debiti societari nei limiti delle quote liquidate ovvero del capitale conferito.