La Dichiarazione di Conformità, comunemente nota nel settore tecnico come DICO, rappresenta un documento essenziale che l’installatore deve fornire al completamento di un impianto, come stabilito dall’articolo 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 37/08. Questo decreto, che ha preso il posto della nota legge 46/90, impone che ogni impianto realizzato debba essere accompagnato da una certificazione che attesti la sua conformità agli standard di qualità e sicurezza, seguendo così le cosiddette “regole dell’arte”.
Questa guida mira a esplorare le circostanze in cui la DICO diventa un requisito obbligatorio, gli allegati necessari che devono accompagnarla, le figure professionali autorizzate all’emissione di tale certificazione e le azioni da intraprendere nel caso di impianti privi di certificazione.
Indice
Quando Serve la Dichiarazione di Conformità Impianto
La necessità di emettere la Dichiarazione di Conformità Impianto si applica a una vasta gamma di impianti situati all’interno degli edifici, a prescindere dalla loro destinazione d’uso. La legislazione specifica richiede la certificazione per
-Impianti elettrici, inclusi quelli destinati all’automazione di porte e cancelli, nonché sistemi di protezione dalle scariche atmosferiche.
-Impianti radiotelevisivi e relativi alla installazione di antenne, oltre a impianti elettronici di varia natura.
-Sistemi di riscaldamento, climatizzazione, ventilazione, e quelli per l’evacuazione di fumi e condense.
-Impianti idrici e sanitari.
-Sistemi per la distribuzione e l’utilizzo del gas.
-Impianti di sollevamento persone, quali ascensori, montacarichi e scale mobili.
-Sistemi di protezione antincendio.
La DICO è richiesta non solo all’installazione di nuovi impianti ma anche in occasione di manutenzioni straordinarie o ampliamenti di impianti esistenti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione sarà riferita esclusivamente alla parte di impianto che ha subito modifiche. Per la manutenzione ordinaria, invece, non è previsto il rilascio di tale certificazione.
Allegati Necessari
La Dichiarazione di Conformità, come stabilito dal DM 37/08, non è semplicemente un documento singolo, ma un insieme di documenti che comprendono
-Il progetto dell’impianto, redatto da un professionista iscritto all’albo, come richiesto dall’Art. 5 del DM 27/08, oppure dallo stesso installatore in altre situazioni. In quest’ultimo caso, potrebbe essere sufficiente uno schema planimetrico e una relazione descrittiva degli impianti.
-La relazione sui materiali utilizzati nella costruzione dell’impianto.
-Eventuali riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti relative all’edificio.
-Il certificato di iscrizione alla camera di commercio dell’impresa che esegue l’installazione dell’impianto o una copia del certificato che attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali da parte di un professionista.
Requisiti per il Rilascio
Le imprese autorizzate a emettere la Dichiarazione di Conformità devono essere registrate nel registro delle imprese o nell’albo degli artigiani e devono avere al loro interno un individuo che possieda i requisiti tecnico-professionali definiti all’articolo 4 del DM 37/08. Questi requisiti includono
-Un diploma di laurea in una materia tecnica specifica da un’università statale o legalmente riconosciuta.
-Un diploma o una qualifica ottenuta in una scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione nel settore delle attività pertinenti, dopo almeno due anni di esperienza presso un’impresa abilitata (per gli impianti non soggetti all’obbligo di progettazione da parte di un professionista).
-Un altro attestato tecnico, accettato solo se il candidato ha lavorato per almeno quattro anni consecutivi presso un’impresa specifica.
Esistono altre modalità di acquisizione dei requisiti, che possono essere consultate nell’articolo 3 del DM 37/08 per ulteriori dettagli.