Il protesto è un atto giuridico effettuato da un pubblico ufficiale, un notaio, un ufficiale giudiziario o un ufficiale comunale, con cui si notifica pubblicamente un mancato pagamento di un credito, che può essere rappresentato un assegno bancario, un vaglia, o qualsiasi altro tipo di debito con un istituto di credito.
Grazie all’atto formale del protesto è possibile, per il titolare del credito, garantire l’azione di regresso contro il debitore.
La Camera di Commercio del territorio comunica l’elenco dei protesti, in modo da poter tutelare tutti coloro che abbiano rapporti finanziari con l’insolvente.
Il debitore che non riesce a pagare il debito contratto, può subire il pignoramento dei suoi beni, nel caso in cui il creditore si avvali del suo diritto di recuperare il credito fino ad arrivare a richiedere il pignoramento, e l’insolvente rimane nel Registro di Protesti per 5 anni.
Se il protestato paghi il suo debito prima del pignoramento e prima che sia trascorso un anno dall’iscrizione al Registro dei Protesti, può avvalersi della facoltà di richiedere la sua cancellazione.
Per richiedere la cancellazione il protestato deve presentare una domanda all’Ufficio Protesti della Camera di Commercio, firmata dal protestato e accompagnata dall’atto di protesto sia in originale che in fotocopia.
Deve essere anche allegata la liberatoria di avvenuto pagamento che verrà emessa dal creditore una volta che gli sono stati restituiti i crediti che vanta.
Se il pagamento dei debiti avviene dopo un anno dall’iscrizione al Registro, questa rimane per 5 anni, ma si può richiedere di allegare al registro la segnalazione dei apgamenti effettuati.
Se pagasse invece oltre l’anno, l’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti permarrebbe: il protestato potrebbe però ottenere che il pagamento venga segnalato nel Registro. Questa l’istanza da presentare.
La cancellazione può avvenire anche in caso di riabilitazione da parte di un Tribunale competente, il quale può riabilitare al diritto al credito l’insolvente.
In questo caso deve essere allegata alla domanda di cancellazione l’atto del Tribunale.