L’art. 74 comma 1 del DPR 633/72, ha rubricato disposizioni relative a particolari settori, detti criteri in deroga alle disposizioni generali per le operazioni aventi ad oggetto diverse tipologie di attività di seguito classificate.
– la rivendita di carburante;
– la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
– la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
– la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, ecc.;
– la vendita di schede e ricariche telefoniche, schede e ricariche prepagate per la Visione di programmi pay per-view, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
– la gestione di concessionarie superenalotto, lotto, videopocker e simili;
– la riscossione bollo auto, canone Rai e multe.
In particolare, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) la rivendita di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi è tassata direttamente in capo all’editore (regime monofase) sul prezzo di vendita al pubblico (comprensivo dell’IVA al 4% Tabella A part. II nr. 18 e 35 DPR 633/72) per il numero di copie vendute (oppure, sul numero delle copie consegnate o spedite diminuito della resa forfettaria del 70% per i libri ovvero dell’80% per i giornali quotidiani e periodici).
In sostanza, l’IVA è liquidata e versata “a monte” della catena distributiva ad opera dell’editore.
Ai fini delle rilevazioni contabili dei rivenditori (ossia, delle edicole), la vendita di giornali (come anche di tutti i prodotti di cui all’art. 74) rileva ai fini IVA unicamente del diritto alla determinazione dell’aliquota pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19-bis del DPR nr. 633/72 computandole tra le operazioni che danno diritto alla detrazione. L’imputazione può riguardare tanto l’aggio sulle vendite quanto il prezzo di rivendita applicato al pubblico. Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di annotazione delle stesse operazioni nella dichiarazione IVA poiché qualificate “fuori campo”.
Ai fini delle imposte dirette, le due pronunce più significative dell’amministrazione finanziaria sono le seguenti:
1) nella circolare nr. 295/E del 30 dicembre 1998 (par. 3.3.1), contenente direttive per i controlli, dispone che i ricavi devono essere commisurati alla somma degli importi addebiti dal distributore al lordo dell’aggio del 22,88% e di sovrasconti concordati;
2) nella circolare nr. 98/E del 17 maggio 2000 (chiarimenti ai quesiti in materia Irap, Iva e sanzioni), l’amministrazione finanziaria precisa che, ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti di cui all’art. 74 IVA vanno contabilizzate a costi e ricavi.
Inoltre, al punto 8 dell’art. 18 del DPR 600/73 (accertamento) è disposto che i “ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.” Perciò, solo per la rivendita di questi ultimi è consentita la rilevazione contabile del solo aggio. In sostanza, nel rispetto dell’art. 18, si applicano i seguenti criteri di determinazione economica:
a) aggio per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari;
b) ricavo lordo per gli altri prodotti/servizi in regime di monofase.
Ne deriva pertanto che, per le operazioni di cui al punto b), nella contabilità (ordinaria o semplificata) dell’edicola è necessario rispettare al seguente rilevazione:
– tra i ricavi, gli importi incassati dal cliente;
– tra i costi, gli importi addebitati dal distributore al netto dell’aggio e dell’eventuale sovrasconti.
La differenza costituisce il reddito dell’attività.
Per ciò che riguarda, invece, la compilazione dei dichiarativi fiscali, ritengo corretto il seguente comportamento:
1) UnicoPF – quadro RG (contabilità semplificata):
– rigo R02 (ricavi di cui ai commi 1 lett. a-b e 2 art. 85 TUIR): importi delle vendite al pubblico di quotidiani e periodici;
– rigo R13 (costi per l’acquisto di … merci): importi addebitati dal distributore al netto dell’aggio del 23,11%
Riguardo alle operazioni per le quali è previsto l’aggio, si compila il solo rigo R02 indicando l’aggio.
2) Studio di Settore UM13U/2009:
– rigo F08: ricavi conseguiti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso (es. libri, periodici, giornali, carburanti, valori bollati, ricariche telefoniche, gioco-scommesse, ecc.);
– rigo F11: costi per acquisto prodotti soggetti ad aggio.
Riguardo alle operazioni per le quali è previsto l’aggio, si compila il solo rigo F08 indicando l’aggio.
3) Modello IVA – quadro VF – sezione 3.A (operazioni passive ed IVA ammessa in detrazione): rigo VF34 campo 6 – in presenza di operazioni esenti, indicare l’ammontare degli incassi dal pubblico di articoli soggetti al regime del monofase ai sensi dell’art. 74 comma 1 (rivendita di generi di monopolio, quotidiani, riviste, ecc.). Le rivendite in oggetto rilevano solo ai fini del calcolo della percentuale pro-rata di detraibilità (art. 19-bis IVA) da indicare nel campo 8.