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Fac simile statuto circolo ricreativo​

Lo statuto di un circolo ricreativo è il documento fondamentale che definisce la natura, gli scopi e il funzionamento dell’associazione; redigerlo con chiarezza e attenzione giuridica previene controversie, garantisce la trasparenza gestionale e favorisce la tutela dei diritti dei soci. Deve disciplinare in modo coerente organi decisionali, modalità di adesione e recesso, criteri di gestione economica e responsabilità, armonizzandosi con le normative civili e fiscali applicabili alla forma associativa scelta. Una stesura precisa facilita l’esercizio delle attività ricreative, la gestione delle risorse e la risoluzione dei conflitti interni, mentre clausole chiare su modifiche statutarie e scioglimento assicurano continuità e certezza giuridica nel tempo.

Indice

  • 1 Come scrivere statuto circolo ricreativo​
  • 2 Esempio di statuto circolo ricreativo​

Come scrivere statuto circolo ricreativo​

Lo statuto di un circolo ricreativo deve disciplinare con chiarezza l’organizzazione e il funzionamento dell’ente in modo da rendere trasparenti ai soci e ai terzi i diritti, i doveri e le responsabilità di tutti gli operatori e da assicurare conformità alle norme civili, tributarie e di pubblico interesse. Occorre pertanto indicare innanzitutto la denominazione e la natura giuridica dell’associazione, la sede legale e l’eventuale ambito territoriale di operatività, insieme alla durata, se determinata, dell’ente. Devono essere descritte in modo preciso le finalità perseguite dal circolo e le attività che lo strumento intende svolgere per raggiungerle; se si intende chiedere l’iscrizione in registri particolari o l’accesso a regimi fiscali agevolati (ad esempio nello schema dell’associazionismo di promozione sociale o di altri enti del Terzo Settore) lo statuto dovrà contenere le previsioni richieste dalla normativa specifica, come il divieto di distribuzione degli utili e la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.

È essenziale disciplinare le modalità di ammissione, perdita della qualità di socio, sospensione ed esclusione, nonché i diritti e gli obblighi connessi alla partecipazione: il criterio e l’entità dell’eventuale contributo associativo, le modalità di pagamento, i casi di decadenza automatica o di espulsione per comportamenti contrari allo scopo sociale e le tutele procedurali per il socio interessato, comprese le modalità di impugnazione delle decisioni disciplinari. Lo statuto deve poi definire gli organi dell’associazione, specificandone la composizione, le competenze, le modalità di nomina e di revoca, la durata del mandato e le incompatibilità o cause di ineleggibilità; in particolare vanno regolamentati l’assemblea dei soci (con regole su convocazione, tempi, ordine del giorno, quorum costitutivi e deliberativi e modalità di verbalizzazione), gli organi di governo e amministrazione (consiglio direttivo, presidente, tesoriere o consiglieri con deleghe) e, se previsto, gli organi di controllo interno o collegiali di revisione.

La disciplina della rappresentanza legale e della firma dell’ente deve essere chiara: chi rappresenta il circolo verso l’esterno, con quali limiti e in quali casi è necessaria deliberazione preventiva degli organi collegiali. Le norme contabili sono fondamentali: lo statuto dovrebbe stabilire l’esercizio sociale, il bilancio o rendiconto annuale, l’obbligo di redigere e approvare la relazione economico-finanziaria e di sottoporne l’approvazione all’assemblea entro termini prestabiliti, le modalità di tenuta dei libri sociali e dei registri obbligatori, nonché le procedure di controllo e di approvazione della gestione finanziaria. È opportuno prevedere regole su entrate e spese, su eventuali attività commerciali marginali e su come vengono gestiti i proventi di iniziative organizzate dal circolo, precisando il divieto di distribuzione degli utili e la destinazione del patrimonio in caso di scioglimento.

Lo statuto deve altresì prevedere normative per la modifica statutaria e per lo scioglimento dell’associazione: bisogna indicare le maggioranze necessarie per le modifiche dello statuto e per la deliberazione di scioglimento, le modalità di nomina dei liquidatori, il procedimento di liquidazione e la destinazione finale del patrimonio residuo, compatibilmente con le finalità originarie e con eventuali obblighi imposti dalla normativa di settore. Vanno inserite regole sulla tenuta dei verbali e sulla conservazione dei documenti, nonché disposizioni sulla comunicazione interna ai soci e sull’accesso agli atti.

Il testo statutario dovrebbe inoltre prevedere misure di conformità normativa: obblighi di trasparenza e di tracciabilità delle entrate (per prevenire il rischio di irregolarità), rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti effettuati per finalità associative, obblighi di sicurezza quando si svolgono attività con presenza di pubblico o con somministrazione di cibi e bevande, e l’osservanza delle normative locali su orari e autorizzazioni per l’apertura al pubblico. Se il circolo svolge attività che coinvolgono prestazioni sportive, didattiche o con minori, lo statuto dovrebbe richiamare l’obbligo di conformità alle normative specifiche in materia di tutela dei minori e di abilitazioni richieste per gli operatori.

Infine, è consigliabile che lo statuto regoli eventuali cause di conflitto di interesse, i casi in cui è ammessa la corresponsione di indennità o rimborsi a carico del circolo, le modalità di scioglimento delle controversie interne e le procedure di successione nelle cariche in caso di dimissioni o impedimenti. Poiché talune previsioni possono essere necessarie o addirittura obbligatorie in funzione della natura giuridica scelta o del regime fiscale richiesto, è opportuno predisporre lo statuto con l’assistenza di un professionista esperto affinché sia coerente con la normativa vigente e con le esigenze concrete del circolo.

Esempio di statuto circolo ricreativo​

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO

Titolo I – Denominazione, sede, durata e scopo

Art. 1 – Denominazione
E’ costituito un circolo ricreativo denominato “Circolo Ricreativo [NOME]” (di seguito “Associazione” o “Circolo”).

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede legale in [Città], via/p.zza [Indirizzo]. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, sedi operative e sezioni sul territorio nazionale ed estero.

Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata salvo quanto previsto dall’art. relativo alla scioglimento.

Art. 4 – Natura e scopo
L’Associazione è apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di promozione sociale, culturale e ricreativa mediante l’organizzazione di attività, iniziative, servizi e momenti di aggregazione per i soci. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II – Soci

Art. 5 – Categorie dei soci
Sono soci:
a) Soci ordinari: coloro che partecipano stabilmente alle attività del Circolo;
b) Soci sostenitori: coloro che contribuiscono economicamente in modo continuativo al sostegno dell’Associazione;
c) Soci onorari: persone nominate dall’Assemblea per particolari meriti o rilevanti contributi.

Art. 6 – Ammissione
La domanda di ammissione, presentata secondo le modalità indicate dal Regolamento interno, è valutata dal Consiglio Direttivo che delibera sull’accoglimento. L’iscrizione è perfezionata con il versamento della quota associativa annuale, salvo diversa determinazione.

Art. 7 – Diritti dei soci
I soci hanno il diritto di partecipare alle attività, di votare in Assemblea (salvo diversa disposizione per i soci onorari), di eleggere e di essere eletti negli organi dell’Associazione, di accedere alle informazioni sociali e di usufruire dei servizi del Circolo secondo le norme statutarie e regolamentari.

Art. 8 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto e i Regolamenti, a versare le quote associative nei termini stabiliti, a contribuire alla vita associativa e a osservare le deliberazioni degli organi sociali.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
a) recesso volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal Regolamento;
b) decadenza per morosità, dopo un termine fissato dal Regolamento;
c) esclusione per gravi motivi deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l’interessato e applicate le procedure disciplinari previste dal Regolamento. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all’Assemblea nei termini previsti dal Regolamento.

Titolo III – Organi dell’Associazione

Art. 10 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente (se previsto);
e) il Segretario;
f) il Tesoriere;
g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, qualora nominato.

Art. 11 – L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Essa è convocata dal Presidente mediante avviso scritto (anche via elettronica) contenente luogo, data, ora e ordine del giorno, con preavviso minimo di giorni [8]. L’Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un numero pari al [x]% dei soci o su richiesta del Collegio dei Revisori.

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo salvo diversa disposizione statutaria;
b) approvare il programma annuale e il rendiconto economico-finanziario;
c) fissare quote associative annuali;
d) deliberare sulle modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione;
e) nominare eventuali organi di controllo e il loro compenso, se previsto;
f) deliberare su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Svolgimento e validità delle deliberazioni assembleari
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diversa disposizione di legge o statuto. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che per le modifiche statutarie e lo scioglimento, che richiedono le maggioranze di cui all’Art. 21. Le modalità di votazione possono essere previste dal Regolamento. Ogni socio ha diritto a un voto. La rappresentanza per delega è ammessa nei limiti fissati dal Regolamento.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a [n], eletti dall’Assemblea. I membri restano in carica per [durata] anni e sono rieleggibili. Il Consiglio, tra i suoi membri, nomina il Presidente, il Vice Presidente (se previsto), il Segretario e il Tesoriere.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione e amministrazione dell’Associazione e svolge tra l’altro le seguenti funzioni:
a) attuare le deliberazioni dell’Assemblea;
b) predisporre il programma e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
c) curare l’esecuzione delle attività associative, la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio;
d) deliberare su ammissioni ed esclusioni dei soci;
e) approvare regolamenti interni e disciplinari nei limiti dello Statuto;
f) compiere atti di ordinaria amministrazione; gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad approvazione assembleare o come previsto dal Regolamento.

Art. 16 – Riunioni e validità del Consiglio
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, coordina le attività associative e cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente o da altro consigliere delegato.

Art. 18 – Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario cura la tenuta dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio e la conservazione dei documenti sociali; curare le comunicazioni ai soci. Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell’Associazione, tiene la contabilità, redige il rendiconto da sottoporre al Consiglio e all’Assemblea e conserva la documentazione contabile.

Art. 19 – Organi di controllo
Qualora previsto dall’Assemblea o richiesto dalla legge, viene nominato un Collegio dei Revisori dei Conti o un Revisore Unico; esso vigila sulla regolare amministrazione sociale e sulla corrispondenza della gestione alle norme statutarie e di legge. I compiti, i poteri e la durata del Collegio o del Revisore sono disciplinati dal Regolamento e dalla normativa vigente.

Titolo IV – Patrimonio e risorse economiche

Art. 20 – Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali beni acquisiti a qualunque titolo;
c) quote associative e contributi dei soci;
d) donazioni, lasciti, sponsorizzazioni, contributi pubblici e privati;
e) proventi derivanti da attività istituzionali e marginali, in conformità alla normativa vigente.

Art. 21 – Risorse economiche
Le entrate per il funzionamento dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative annuali;
b) contributi straordinari dei soci;
c) contributi di enti pubblici e privati;
d) proventi derivanti da attività organizzate dal Circolo;
e) ogni altro provento compatibile con le finalità associative.

Art. 22 – Esercizio finanziario e rendicontazione
L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea. Entro [mesi] mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico-finanziario e lo sottopone all’Assemblea per l’approvazione. Il rendiconto deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dalle eventuali relazioni del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

Titolo V – Norme disciplinari e tutele

Art. 23 – Regolamento disciplinare
Il Consiglio Direttivo può emanare un Regolamento disciplinare che preveda le eventuali sanzioni per i soci che abbiano violato lo Statuto o i Regolamenti, le procedure per l’irrogazione delle sanzioni e il diritto di difesa del socio. Le sanzioni vanno dalla semplice ammonizione all’espulsione nei casi più gravi.

Art. 24 – Reclami e ricorsi
Contro i provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea entro il termine disciplinato dal Regolamento. L’Assemblea decide in via definitiva.

Titolo VI – Scioglimento e destinazione del patrimonio

Art. 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea convocata appositamente, con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci presenti, salvo diversa maggioranza prevista dalla legge.

Art. 26 – Liquidazione e destinazione del residuo patrimoniale
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale o a enti o associazioni con finalità analoghe, secondo le indicazioni dell’Assemblea e nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art. 27 – Modifiche statutarie
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci presenti, salvo diversa previsione di legge.

Art. 28 – Regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo può predisporre, e l’Assemblea approvare, regolamenti interni attuativi del presente Statuto per disciplinare materie organizzative, procedurali, tecniche o di dettaglio.

Art. 29 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente applicabile alle associazioni non lucrative, nonché ai principi di buona amministrazione e trasparenza.

Art. 30 – Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea costituente.

Letto, approvato e sottoscritto.

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