Il mediatore civile e commerciale è stato introdotto nella catena legislativa con il decreto legislativo del 4 marzo 2010, n. 28 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53 e reso attuativo della riforma del processo civile con la Legge 69/2009.
Il mediatore non è ne un giudice ne un arbitro di una questione ma un semplice facilitatore della questione che cerca di aiutare le parti per risolvere il loro problema.
Esistono tre casi in cui si può o deve ricorrere al mediatore
Facoltativa: Quando questa soluzione viene scelta da ambo le parti su propria decisione o consiglio dei propri legali, i quali sono obbligati ad informare di tale possibilità le parti.
Obbligata: Può essere richiesta nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza peri casi di questioni relative a
questioni condominiali
diritti reali
divisione
successioni e patti di famiglia
locazione
risarcimento del danno derivante da incidenti di veicoli e natanti
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari
comodato e affitto di azienda
Giudiziale: Ovvero quando, prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, è il giudice a rimandare al mediatore.
Requisiti per diventare mediatore civile e commerciale
L’articolo 4 D.M. 180/2010 stabilisce i requisiti necessari per diventare mediatore civile e commerciale. Il mediatore deve essere in possesso di una laurea triennale o essere iscritto ad un ordine o collegio professionale, frequentare un corso di 50 ore presso un ente di formazione accreditato dal Ministero della Giustizia, non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o avere pene detentive non sospesa, non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dagli uffici pubblici, non essere mai stato sottoposto a alcuna misura di prevenzione o di sicurezza, non avere mai riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
I soli mediatori esperti nella materia internazionale devono essere anche in possesso di adeguata documentazione volta a provare le necessarie conoscenze linguistiche del caso.
Ogni mediatore deve risultare iscritto nelle liste di un organismo di mediazione e ogni mediatore non può iscriversi nelle liste di più di 5 organismi di mediazione.
Argomenti del corso
Il corso avrà come argomenti
Normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione
Metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di
mediazione
Tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con
riferimento alla mediazione demandata dal giudice
Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione
Forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di
conciliazione
La disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
Metodi di ADR in generale: arbitrato, ecc.
La mediazione civile amministrata presso le Camere di Commercio: standard Unioncamere, regolamenti e statistiche
Prospettive della mediazione civile: disegni di legge e normativa di riferimento della mediazione civile
Compiti e responsabilità del mediatore
Rapporto con la mediazione familiare ed altre tipologie di mediazione civile
Una volta frequentato il corso occorre effettuare un esame scritto con test a risposta multipla e poi potremo fare domanda di iscrizione in una delle liste dei mediatori di uno o più organismi di mediazione. Ogni due anni dovremo poi frequentare un corso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore alle 18 ore.
I guadagni, secondo quanto riportato su questa guida sul mediatore civile su Professioniecarriere.com, sono piuttosto variabili e partono da un minimo di 40 euro per ogni intervento.