A partire dal 27 settembre 1996, l’obbligo di emettere la bolla di accompagnamento delle merci è stato abrogato.
Infatti, il Dpr 14 agosto 1996, n. 472 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 12 settembre 1996) ha abrogato le disposizioni in materia di bolla di accompagnamento contenute nel Dpr n. 627/1978.
La bolla di accompagnamento rimane obbligatoria solo per determinati settori merceologici e, in particolare, per la circolazione di fiammiferi, di tabacchi e dei prodotti sottoposti al regime delle accise, dell’imposta di consumo o al regime di vigilanza fiscale.
Va comunque detto che, in realtà, l’obbligo di emettere documenti di accompagnamento non è stato completamente soppresso. Esistono, infatti, situazioni in cui gli operatori devono predisporre un documento simile alla bolla di accompagnamento denominato “documento di trasporto” (DDT).
In particolare, il documento di trasporto deve essere emesso nei casi di:
– fatturazione differita
– movimentazioni di beni senza trasferimento della proprietà.
Fatturazione differita
Per le consegne di beni ceduti con fatturazione immediata non sussistono particolari problemi, in quanto è sufficiente
l’emissione della fattura.
In tal caso, infatti, per vincere la presunzione di cessione dei beni non è necessaria l’emissione di alcun documento fiscale che attesti la consegna degli stessi, poiché si emette, all’atto della consegna (o al limite entro le ore 24 dello stesso giorno), la relativa fattura. Se invece gli operatori intendono avvalersi della fatturazione differita, devono emettere un documento di consegna o di trasporto dei beni.
Per quanto riguarda la forma possono essere utilizzati sia i moduli di bolla eventualmente rimasti in bianco, sia appositi moduli da far stampare presso qualunque tipografia (quindi non necessariamente autorizzata), sia altri documenti predisposti ad altri fini (nota di consegna, lettera di vettura, polizza di carico, eccetera), purché contenenti le indicazioni previste. Va ricordato che, in tal caso, sulla fattura devono essere obbligatoriamente riportati gli estremi (numero e data) del documento di consegna.
Può essere emessa una sola fattura per tutte le consegne di beni effettuate allo stesso destinatario nel mese solare precedente.
In altre parole, la fattura emessa il 15 del mese potrà riepilogare tutte le consegne effettuate al cliente nel mese precedente.
Movimentazioni di beni senza trasferimento della proprietà Si tratta delle ipotesi di trasferimento delle merci in c/deposito, trasferimento per c/lavorazione, contratti estimatori, eccetera.
L’articolo 1, quinto comma, del Dpr n. 441/1997, prevede, tra l’altro, ai fini delle presunzioni di cessione e di acquisto, che la consegna dei beni dati in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà possa risultare, oltre che dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità dell’articolo 39 dello stesso decreto, anche dal documento di trasporto.
Pertanto, in tal caso, per vincere la presunzione di cessione, i beni vanno accompagnati dal DDT con l’indicazione della causale del trasferimento.
Agli effetti del superamento della suddetta presunzione, il documento, ovviamente, dovrà contenere l’espressa indicazione della causale non traslativa del trasporto (deposito, lavorazione, passaggi interni, eccetera) con l’obbligo di conservazione a norma del già richiamato articolo 39 del Dpr n. 633/1972, sia da parte dell’ emittente che del soggetto destinatario dei beni.
Modalità operative
Il documento di trasporto, stampato in forma libera , cioè senza vincoli di forma, di dimensioni o di tracciato, deve essere emesso in due copie, di cui una va trattenuta e conservata, l’altra deve essere consegnata al cessionario. In aggiunta possono essere emesse ulteriori copie, in base alle esigenze aziendali. Per un esempio è possibile vedere questo modello di documento di trasporto.
Il documento di trasporto deve riportare i seguenti dati
il numero progressivo
la data
le generalità del cedente, del cessionario e dell’eventuale incaricato al trasporto
la quantità dei beni trasportati
la descrizione dei beni trasportati con l’indicazione della natura e qualità degli stessi.
Anche se non previsto, è opportuno che il documento di trasporto rechi anche l’indicazione del motivo del trasporto (vendita o movimentazione a titolo non traslativo). Il documento di trasporto può essere sostituito dallo scontrino fiscale se lo stesso viene opportunamente integrato con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni oggetto dell’operazione e con i dati identificativi e il codice fiscale del cliente.
Casi particolari
Tentata vendita
La caratteristica di questa particolare forma commerciale è di effettuare la vendita direttamente presso la sede del cliente con contestuale consegna dei beni.
A tal fine, il venditore carica sul proprio mezzo un determinato quantitativo e varietà di beni e poi inizia il giro dei clienti cui consegna immediatamente la merce che riesce a vendere.
Ai fini della fatturazione differita gli operatori, usciti dai locali dell’impresa, possono redigere un unico documento di trasporto per tutta la merce caricata.
Per lo scarico della merce in occasione della vendita, possono emettere o una nota di consegna o un altro documento idoneo, per ciascuna singola cessione effettuata.
In caso di fatturazione immediata, invece, gli operatori possono predisporre il documento di trasporto generale e, all’atto della consegna, dei beni emettere le relative fatture.
Tentata vendita in Italia di un bene di uno Stato CE
Per le operazioni di tentata vendita realizzate in Italia da parte di soggetti passivi d’imposta comunitari, ai fini dell’introduzione e della circolazione in Italia con mezzo proprio di beni provenienti da altro Stato comunitario, non è necessaria l’emissione né di un documento di trasporto che indichi la qualità, la natura e la descrizione dei beni, né di una autofattura proforma che ne indichi il valore.
Beni spediti per posta
Per i beni spediti per posta, il documento di trasporto può essere sostituito dai documenti postali a condizione che questi contengano gli stessi dati previsti per il DDT.
Movimenti interni di beni tra sedi della stessa impresa commerciale
Per i soggetti che effettuano esclusivamente l’attività di commercio al minuto, per i movimenti di beni, nell’ambito della stessa impresa, l’emissione del DDT è solo facoltativa, purché le sedi aziendali interessati al trasporto siano stati dichiarati in sede di inizio o variazione attività ai fini Iva.
Scambio con la Repubblica di S. Marino
Nei rapporti con operatori di San Marino è necessario emettere in ogni caso il DDT. Tale documento deve essere emesso in triplice esemplare, di cui uno è di spettanza del cedente nazionale, mentre gli altri due devono accompagnare i beni nel territorio della Repubblica di San Marino.
Cessioni intracomunitarie
Nel caso di cessioni intracomunitarie per le quali si vuole emettere una fattura differita si applicano le regole vigenti in Italia.
In altre parole, occorre emettere il DDT con le modalità previste per le cessioni interne.
Esportazioni
La vidimazione dell’ufficio doganale che prova l’esportazione può essere apposta sul documento di trasporto nei casi in cui non è necessario presentare la fattura per il compimento delle formalità doganali.
Agenti e rappresentanti
Per il campionario che portano gli agenti e rappresentanti, la ditta mandante deve emettere un documento di consegna al momento dell’invio dello stesso.
L’agente conserva tale documento e, alla restituzione del campionario, emette un altro documento di consegna, specificando che si tratta di beni campionario resi.
Sanzioni
Il comma 3 dell’articolo 6 del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, prende in considerazione la mancata emissione dei documenti di trasporto, prevedendo, per tale violazione, la stessa sanzione stabilita in materia di ricevute e scontrini fiscali (sanzione pari al 100 per cento dell’imposta relativa all’importo non documentato, con un minimo di 516 euro).
Al riguardo è opportuno chiarire che, con il termine “documenti di trasporto”, il citato comma 3 non si riferisce al DDT disciplinato dall’articolo 1, comma 3, del Dpr n. 472/1996, la cui emissione, come già ampliamente detto, non costituisce un obbligo, ma un semplice onere che il contribuente è tenuto a osservare qualora egli intenda avvalersi del meccanismo della fatturazione differita.
Infatti, la norma si riferisce al “documento di accompagnamento dei beni viaggianti” (cosiddetta bolla di accompagnamento) di cui al Dpr n. 627/1978, limitatamente a quelle ipotesi residuali per le quali è rimasto l’obbligo di emissione.
Controlli su strada
I controlli fiscali su strada, di competenza della Guardia di finanza (sino al 1996 potevano essere effettuati anche dai carabinieri, dalla polizia e dai vigili urbani), possono essere eseguiti solo ai fini di acquisire elementi utili per l’esatta applicazione delle norme tributarie.