In qualità di esperto legale, questa guida offre una panoramica pratica per redigere e aggiornare lo statuto di un circolo ARCI, con attenzione alla coerenza rispetto alle norme associative interne e al quadro normativo nazionale, in particolare al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e agli obblighi connessi all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Lo statuto costituisce il documento fondamentale che definisce finalità, requisiti di adesione, diritti e doveri dei soci, struttura degli organi sociali, criteri di gestione del patrimonio e del bilancio nonché le procedure di scioglimento e destinazione dell’attivo, pertanto deve conciliare l’autonomia statutaria del circolo con le previsioni statutarie nazionali di ARCI e con gli obblighi fiscali e di trasparenza. Nel testo che segue verranno evidenziati i principi essenziali da rispettare, le clausole che più frequentemente richiedono attenzione e gli aspetti pratici per assicurare conformità normativa e efficacia operativa dell’associazione.
Come scrivere statuto circolo ARCI
Lo statuto di un circolo ARCI deve definire con chiarezza l’identità e la natura giuridica dell’associazione, indicando il nome completo, la sede legale e, se prevista, eventuali sedi secondarie o locali operativi; deve enunciare in modo esplicito lo scopo associativo ed il carattere non lucrativo dell’attività, descrivendo le finalità culturali, ricreative, sociali e di promozione civica che il circolo intende perseguire e precisando che gli utili, gli avanzi di gestione e i proventi devono essere reinvestiti esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari. È importante che lo statuto specifichi il regime di affiliazione ad ARCI, con l’impegno del circolo ad osservare lo statuto e i regolamenti associativi nazionali e territoriali, le modalità di tesseramento e la previsione del versamento delle quote associative previste dall’ente nazionale, nonché le procedure di recesso, esclusione e sanzioni disciplinari nei confronti dei soci, garantendo sempre il diritto di difesa e forme minime di contraddittorio.
Occorre disciplinare in modo dettagliato i requisiti e le modalità di ammissione dei soci, le categorie eventualmente previste, i diritti e i doveri degli associati, la misura e le scadenze delle quote associative, le forme di partecipazione all’attività dell’associazione e le condizioni per la perdita della qualifica di socio, comprensive di norme su sospensione, espulsione e recesso. Devono essere regolamentati gli organi associativi, con l’indicazione delle competenze, delle modalità di nomina, della durata in carica, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché delle procedure per la convocazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle adunanze; in particolare lo statuto deve prevedere le modalità di convocazione dell’assemblea dei soci, le regole per il funzionamento dell’organo deliberativo (quorum costitutivi e deliberativi, percentuali richieste per particolari decisioni), le attribuzioni e i poteri del consiglio direttivo o altro organo di gestione, e le modalità di rappresentanza legale dell’associazione a firma del presidente o di altri soggetti delegati. Se l’ente è tenuto per legge o per dimensione a prevedere organismi di controllo interno, lo statuto dovrà disciplinare la nomina e le funzioni del collegio dei revisori o del revisore legale, nonché la periodicità e i criteri di controllo della gestione economica.
Nella parte economico‑finanziaria lo statuto deve prevedere le regole di tenuta della contabilità e dell’esercizio finanziario, l’obbligo di redigere il rendiconto economico e patrimoniale annuale, le modalità di approvazione del bilancio e l’eventuale obbligo di pubblicazione o messa a disposizione dei soci; è opportuno che venga disciplinato il patrimonio associativo, la destinazione delle entrate e dei beni, la possibilità e i limiti di svolgere attività commerciali marginali rispetto agli scopi istituzionali, nonché la presenza di norme che vietino la distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve a favore dei soci, in ottemperanza ai principi previsti per le organizzazioni non lucrative e, se del caso, alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. Lo statuto deve inoltre regolare la durata dell’associazione, le cause e le modalità di scioglimento e liquidazione, prevedendo espressamente la destinazione del patrimonio residuo in caso di scioglimento verso altri enti senza scopo di lucro o secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle direttive dell’affiliante ARCI.
Deve essere richiamata la disciplina delle procedure elettive, con regole chiare sulle candidature, sulla comunicazione preventiva ai soci, sul voto (se a maggioranza semplice o qualificata), sulle eventuali deleghe e sul sistema di votazione adottato, in modo da garantire trasparenza e legittimità delle deliberazioni. Lo statuto dovrebbe prevedere specifiche norme sul trattamento dei dati personali degli associati e dei partecipanti alle attività, conformandosi alla normativa sulla privacy, nonché disposizioni in materia di responsabilità civile e obblighi assicurativi, ove rilevanti per le attività svolte dal circolo. È consigliabile inserire clausole relative alla pubblicità e alla trasparenza dell’attività, con l’impegno a fornire ai soci le informazioni essenziali sulla gestione, nonché norme sul rispetto delle regole di sicurezza, ordine pubblico e normativa amministrativa applicabile alle attività culturali e di somministrazione laddove esercitate.
Infine lo statuto deve disciplinare le modalità di modifica statutaria, indicando chi può proporre le modifiche, le maggioranze necessarie per la loro approvazione e gli effetti dell’adesione all’atto modificativo, nonché prevedere meccanismi di raccordo e adeguamento rispetto a eventuali modifiche dello statuto nazionale ARCI o a disposizioni di legge sopravvenute, in modo che il circolo mantenga la conformità alle norme di affiliazione e alla disciplina del terzo settore quando applicabile. In tutti i casi va privilegiata una formulazione precisa, coerente con la normativa nazionale e con le regole dell’organizzazione affiliata, e compatibile con l’iscrizione nei registri pubblici competenti ove richiesto.
Esempio di statuto circolo ARCI
STATUTO
DEL CIRCOLO ARCI «________________»
Art. 1 – Denominazione e natura
1. È costituita un’associazione culturale, ricreativa e di promozione sociale denominata “Circolo ARCI «________________»” (di seguito: il Circolo), senza scopo di lucro e retta dal presente statuto e dalle norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.
Art. 2 – Sede e durata
1. Il Circolo ha sede legale nel Comune di __________________, via/piazza __________________.
2. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie e spazi operativi anche in altri luoghi, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive dell’Associazione Nazionale ARCI.
3. La durata del Circolo è illimitata, salvo quanto previsto per lo scioglimento all’art. 30.
Art. 3 – Scopi
1. Il Circolo ha per scopo la promozione della cultura, dell’aggregazione, della partecipazione civile e sociale, delle attività ricreative, artistiche, sportive dilettantistiche e di utilità sociale, presso la comunità locale.
2. Il Circolo opera per la promozione dei diritti civili, dell’inclusione sociale, della solidarietà, della lotta alle discriminazioni e per la diffusione di pratiche culturali critiche e democratiche.
3. Le attività sono svolte senza fini di lucro e prevalendo l’interesse generale della comunità.
Art. 4 – Attività
1. Per il perseguimento dei propri scopi il Circolo può svolgere, a titolo esemplificativo: iniziative culturali, corsi, conferenze, spettacoli, laboratori, attività sportive dilettantistiche, servizi di aggregazione, campagne informative, attività sociali e di volontariato, iniziative politiche e sindacali nei limiti della normativa vigente e delle affiliazioni.
2. Il Circolo può promuovere e svolgere attività commerciali marginali a supporto delle attività istituzionali, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 5 – Principio di non distribuzione
1. I proventi, gli avanzi di gestione, i fondi e il patrimonio del Circolo devono essere integralmente e obbligatoriamente destinati al perseguimento delle finalità istituzionali e non possono essere ripartiti, anche in via indiretta, ai soci sotto alcuna forma, salvo quanto previsto dalla legge per le associazioni riconosciute e per le retribuzioni di prestazioni effettivamente rese.
Art. 6 – Affiliazione
1. Il Circolo è affiliato all’Associazione Nazionale ARCI e si impegna a rispettare lo statuto, i regolamenti, le direttive e le deliberazioni dell’ARCI Nazionale e delle strutture territoriali competenti.
2. L’uso del nome, del marchio, dei simboli e delle attrezzature dell’ARCI è disciplinato dalle norme di affiliazione e richiede il rispetto delle procedure previste dall’ARCI stessa.
Art. 7 – Patrimonio
1. Il patrimonio del Circolo è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà, contributi, donazioni, lasciti, eventuali finanziamenti pubblici e privati, quote associative, proventi delle attività e ogni altro bene acquisito a qualsiasi titolo.
2. I beni acquistati con i fondi del Circolo diventano patrimonio dell’associazione e non possono essere distratti o utilizzati per scopi contrari alle finalità istituzionali.
Art. 8 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche del Circolo derivano da: quote associative, contributi volontari, contributi pubblici e privati, entrate derivanti dalle attività istituzionali e dal patrimonio, sponsorizzazioni e ogni altra entrata consentita dalla legge.
2. L’assunzione di impegni finanziari rilevanti deve essere preceduta da una deliberazione del Consiglio Direttivo e condotta nel rispetto del piano finanziario approvato.
Art. 9 – Soci: categorie
1. Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche che condividono le finalità del Circolo. I soci si distinguono in:
a) soci ordinari: coloro che partecipano alle attività e contribuiscono con la quota associativa ordinaria;
b) soci sostenitori: coloro che forniscono contributi economici significativi per il sostegno dell’attività del Circolo;
c) soci onorari: persone fisiche e giuridiche insignite di tale titolo dall’Assemblea per particolari meriti verso il Circolo o la comunità.
2. La qualifica di socio non è trasferibile.
Art. 10 – Ammissione
1. L’ammissione a socio è subordinata a domanda scritta e al pagamento della quota associativa annuale. L’iter e gli eventuali requisiti sono disciplinati da apposito regolamento.
2. L’accoglimento della domanda è deliberato dall’organo competente (Consiglio Direttivo o persona da questo delegata) che può motivatamente respingerla. Il diniego può essere impugnato secondo quanto previsto dal regolamento interno o dal Collegio dei Probiviri.
Art. 11 – Diritti e doveri dei soci
1. Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri, salvo diverse disposizioni statutarie per categorie particolari.
2. Sono diritti dei soci: partecipare all’Assemblea con diritto di voto, eleggere e essere eletti, partecipare alle attività del Circolo, accedere alle informazioni e agli atti sociali secondo le modalità previste.
3. Sono doveri dei soci: osservare il presente statuto e i regolamenti interni, versare le quote associative, rispettare le deliberazioni degli organi sociali e contribuire alla realizzazione delle finalità associative.
Art. 12 – Perdita della qualifica di socio
1. La qualità di socio si perde per:
a) recesso volontario comunicato per iscritto;
b) decadenza per morosità nella misura prevista dal regolamento;
c) esclusione deliberata per giusta causa dal Consiglio Direttivo, previo procedimento che garantisca il diritto di difesa.
2. Le deliberazioni di esclusione possono essere impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste dal regolamento.
Art. 13 – Quote associative
1. L’entità delle quote associative, le modalità di pagamento e le eventuali agevolazioni sono stabilite dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Le quote non sono rimborsabili in caso di dimissioni o esclusione.
Art. 14 – Organi sociali
1. Sono organi del Circolo:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vicepresidente;
e) il Segretario;
f) il Tesoriere (se nominato);
g) il Collegio dei Probiviri o altra commissione di garanzia;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, ove previsto per legge o dal regolamento.
2. Gli organi elettivi durano in carica per il periodo stabilito dallo statuto o dall’Assemblea e sono rieleggibili salvo diversa disposizione.
Art. 15 – Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è l’organo sovrano del Circolo e si riunisce in forma ordinaria e straordinaria.
2. L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
b) elegge i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi elettivi;
c) determina le quote associative annuali;
d) delibera sul programma annuale delle attività;
e) esercita ogni altro potere ad essa attribuito dallo statuto.
3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sull’affiliazione/defiliazione, sulla fusione, sulla scissione e sullo scioglimento del Circolo.
Art. 16 – Convocazione e validità
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto recapitato ai soci nei modi previsti dal regolamento, almeno 7 giorni prima della data fissata per la prima convocazione (salvo diversa maggiorazione stabilita dal regolamento).
2. L’avviso di convocazione deve indicare luogo, data, ora e l’ordine del giorno.
3. L’Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, a qualunque numero, salvo diverse maggiori disposizioni statutarie.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto per le deliberazioni straordinarie.
Art. 17 – Deliberazioni dell’Assemblea
1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario o da altro soggetto designato.
2. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti o, se la legge o regolamento richiedono diversamente, la maggioranza prevista.
Art. 18 – Consiglio Direttivo: composizione e attribuzioni
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall’Assemblea, comunque non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall’Assemblea tra i soci.
2. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e indirizza l’attività del Circolo, attua le deliberazioni dell’Assemblea, predispone il bilancio, cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria, assume il personale e gestisce i beni sociali nel rispetto delle deliberazioni assembleari e delle norme di affiliazione ARCI.
Art. 19 – Elezione e durata del Consiglio Direttivo
1. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo stabilito dall’Assemblea (di norma 3 anni) e sono rieleggibili. Le eventuali vacanze vengono colmate dal Consiglio stesso sino alla scadenza del mandato.
2. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, se previsto, il Tesoriere.
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta di almeno un terzo dei membri.
2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 21 – Presidente
1. Il Presidente rappresenta legalmente il Circolo di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e svolge ogni altra attività demandatagli dal Consiglio.
2. In caso di impedimento, il Vicepresidente lo sostituisce.
Art. 22 – Vicepresidente, Segretario e Tesoriere
1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, i verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo e la corrispondenza sociale.
3. Il Tesoriere cura la gestione finanziaria, la tenuta della contabilità e la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – Collegio dei Probiviri
1. L’Assemblea nomina un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, con compiti di composizione delle controversie interne e di verifica del rispetto dello statuto e dei regolamenti, secondo le modalità previste dal regolamento interno.
2. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate a maggioranza e sono vincolanti per le parti, salvo ricorso all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
Art. 24 – Collegio dei Revisori o Revisore Unico
1. Se previsto per legge o dall’Assemblea, l’organo di controllo è costituito da un Collegio dei Revisori dei Conti o da un Revisore Unico nominato dall’Assemblea tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.
2. Il Collegio o il Revisore verifica la regolarità della gestione finanziaria e contabile.
Art. 25 – Durata e incompatibilità
1. Gli incarichi negli organi sociali hanno la durata stabilita dallo statuto e restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi. È previsto il limite di mandato ove stabilito dall’Assemblea o dal regolamento.
2. Possono essere previste incompatibilità e cause di ineleggibilità come stabilito dall’Assemblea o dai regolamenti interni.
Art. 26 – Responsabilità e assicurazione
1. I membri degli organi sociali non sono personalmente responsabili verso terzi per i debiti dell’associazione se non in caso di dolo o colpa grave.
2. Il Circolo può predisporre polizze assicurative a copertura di responsabilità civile verso terzi, dei soci e degli organi sociali.
Art. 27 – Bilancio e rendicontazione
1. L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.
2. Entro il termine stabilito dall’Assemblea il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, corredati della relazione illustrativa, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
3. Il bilancio deve essere tenuto secondo principi di chiarezza e veridicità; eventuali attività soggette a particolari rendicontazioni (ad es. contributi pubblici) devono essere documentate separatamente.
Art. 28 – Regolamenti interni
1. Per il funzionamento dell’associazione possono essere adottati regolamenti interni relativi a: ammissione dei soci, gestione delle quote, funzionamento degli organi, utilizzo delle sedi, formazione e sicurezza, trasparenza e procedure disciplinari.
2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea qualora previsto dal regolamento stesso o dallo statuto.
Art. 29 – Trasparenza e privacy
1. Il Circolo assicura la trasparenza dell’attività sociale, la pubblicità dei bilanci e delle deliberazioni su canali idonei.
2. Il Circolo trattiene e conserva i dati personali dei soci e dei collaboratori nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR) e delle disposizioni nazionali vigenti, adottando misure idonee a garantirne la sicurezza.
Art. 30 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. Lo scioglimento del Circolo è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dallo statuto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. In caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto a fini di pubblica utilità secondo le indicazioni dell’Assemblea e nel rispetto della normativa vigente, preferibilmente ad altre associazioni con finalità analoghe o ad enti del Terzo Settore indicati dall’ARCI territoriale o nazionale, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Art. 31 – Modifiche statutarie
1. Le proposte di modifica del presente statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote. Le proposte devono essere discusse dall’Assemblea Straordinaria.
2. Per l’approvazione delle modifiche statutarie si applicano le maggioranze previste all’art. 17.
Art. 32 – Rapporti con l’ARCI
1. Il Circolo si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall’affiliazione all’ARCI nazionale e alle strutture territoriali, a partecipare alle iniziative di rete e a collaborare con altre realtà associative per il perseguimento degli scopi comuni.
2. Qualora il rapporto di affiliazione venga meno per qualsiasi motivo, il Circolo dovrà adeguare la propria denominazione e gli eventuali riferimenti al marchio ARCI secondo le disposizioni applicabili.
Art. 33 – Norme finali e conflitti
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia, nonché le disposizioni dell’ARCI in tema di affiliazione.
2. Ogni controversia interna sarà demandata, se possibile, alla conciliazione del Collegio dei Probiviri; rimangono ferma la possibilità di ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria nei casi previsti dalla legge.
Art. 34 – Disposizioni transitorie
1. Il presente statuto entra in vigore dall’atto costitutivo o dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea costituente.
2. Eventuali norme transitorie per la prima costituzione degli organi sono stabilite dall’Assemblea costituente.
Letto, approvato e sottoscritto in data __________________.